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Il Sole 24 ORE - Casa24

lunedì 4 febbraio 2008

conversione del pignoramento

In qualsiasi momento, anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire all'immobile pignorato una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal Giudice dell'esecuzione, dopo aver sentito le parti.Con l'ordinanza che determina la sostituzione, il Giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta a deposito cauzionale.Con la stessa ordinanza, il Giudice, può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma determinata per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei (...).I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ma il debitore decade dal beneficio se anche una sola rata non viene versata entro il termine stabilito.Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.Nel caso di decadenza dal beneficio, le somme depositate entrano nella massa dei beni pignorati.

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